MOG - Modello organizzativo e di controllo
dell’attività sportiva
PREMESSA
ONDA BLU S.C.S.D. (di seguito
solo “OndaBlu o “la società”), avente sede legale in Dalmine (BG) viale
Locatelli, 88 è una SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA che ha per scopo il
miglioramento psico - fisico e morale della collettività, favorendo la
diffusione e la pratica sia agonistica che didattica e di propaganda dello
sport in genere, ed in particolare per le discipline natatorie dalla stessa
proposte, e ha per oggetto, principalmente, l’esercizio in via stabile
dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi
comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza
all’attività sportiva dilettantistica ed in particolare delle seguenti
attività:
NUOTO – PALLANUOTO – ATTIVITA’
NATATORIE DIDATTICHE -- CAMP SPORTIVI
ONDABLU intende ottemperare agli
obblighi di cui all’art. 16 comma 2 D.lgs. 39/2021 predisponendo ed adottando
il prescritto Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva (di
qui in poi denominato, per brevità “MOG”) con l’osservanza delle direttive
contenute nelle Linee Guida in materia adottate dalle Federazioni e/o Enti a
cui la stessa è affiliata (FIN e ACSI).
Il seguente modello ha
l’obiettivo di:
promuovere
una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei
diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, alla pratica sportiva; garantire
l’uguaglianza e l’equità di trattamento ai suoi tesserati; valorizzare
le diversità; tutelare l’integrità fisica e morale di
tutti i tesserati, minori e non, favorendo
un sano sviluppo fisico e psicologico.
Il presente modello organizzativo
e di controllo dell’attività sportiva deve essere portato a conoscenza a tutti
gli iscritti tramite:
affissione presso la sede Societaria con visibilità e
facilità di accesso
-
pubblicazione
sulla home page del sito istituzionale della Società(piscinedalmine-ondablu.blogspot.com).
Il presente modello integra e non
sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle
condotte discriminatorie riportate sui “safeguarding” degli enti sportivi di
cui è affiliata.
DIRITTI
DEI TESSERATI
A tutti i tesserati sono
riconosciuti i seguenti diritti fondamentali:
1- a un trattamento dignitoso e
rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
2- alla tutela da ogni forma di abuso,
molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione,
indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di
genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione
patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
3- a che la salute e il benessere
psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato
sportivo.
DOVERI
DELLA SOCIETA’
1. Coloro che prendono parte, a
qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in
forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le diposizioni e le
prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
2. I tecnici, i dirigenti, i soci e
tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente
modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle
molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione
e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte
discriminatorie.
DEFINIZIONI
DEI COMPORTAMENTI LESIVI
Ai fini del presente modello,
costituiscono comportamenti rilevanti:
l’abuso psicologico:
qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento,
la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere
sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare
o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo
di strumenti digitali;
l’abuso fisico: qualunque
condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento,
schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o
potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un
trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del tesserato.
Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al
fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata
oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti.
In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo
di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di
doping;
la molestia sessuale:
qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale,
sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali
atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o
allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite
aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni
altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto
intimidatorio, degradante o umiliante;
l’abuso sessuale:
qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto
o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto,
manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un
tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o
nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
la negligenza: il mancato
intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei
doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli
eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette
di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o
creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e
sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o
psicologici del tesserato;
l’incuria: a mancata
soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo
ed emotivo;
l’abuso di matrice religiosa:
l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico
il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
il bullismo, il cyberbullismo:
qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più
soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o
altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel
corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un
potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di
prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un
tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura,
esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto
fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva,
diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di
danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
comportamenti discriminatori;
qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio
basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status
socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione,
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
I comportamenti rilevanti possono
verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite
modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e
blog.
SAFEGUARDING POLICY
In relazione
ai sopracitati diritti dei suoi tesserati, minorenni e non, Ondablu si impegna
a promuovere un ambiente nel quale tali diritti vengano sempre tutelati e ogni
forma di comportamento non coerente rispetto agli stessi venga prevenuto,
monitorato, inibito e sanzionato qualora necessario.
Sensibilizzazione e formazione:
Ondablu si impegna ad assicurare che il proprio personale, i volontari e i
soci abbiano piena consapevolezza delle problematiche legate a qualunque forma
di abuso e violenza nei confronti dei minori
Prevenzione: la società si
impegna ad assicurare che il proprio personale, i volontari e i soci si
prodighi per creare un ambiente in cui i diritti dei minori siano sempre
tutelati e i possibili abusi prevenuti
Segnalazione e gestione delle
criticità: la società si impegna ad assicurare che il proprio personale, i
volontari e i soci sappiano individuare con chiarezza quando necessario
segnalare un sospetto di possibile abuso e quali azioni intraprendere in tali
situazioni. La società si impegna ad assicurare un intervento efficace e
tempestivo in risposta ad una segnalazione ricevuta.
CRITERI ATTUATIVI DELLA
SAFEGUARDING POLICY
1)
Nomina
del responsabile della Safeguarding
ONDABLU nominerà
tramite apposito CDA societario il Responsabile della safeguarding policy. I suoi
dati ed e-mail di riferimento saranno resi noti a tutto il personale e ai
tesserati come da norma di legge in materia.
Il
responsabile della safeguarding assume l’incarico di referente della società contro
abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni
tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché garantire la
protezione della loro integrità fisica e morale.
Il
Responsabile safeguarding dovrà partecipare ai seminari informativi organizzati
dalle federazioni/enti alla quale la società è affiliata. Ai fini della nomina
la persona prescelta produrrà il certificato del casellario giudiziale che
resta acquisito dalla Società.
In ogni caso
il consiglio direttivo e di amministrazione ha la facoltà di sospendere o
rimuovere il responsabile della safeguarding in caso di sopravvenuta carenza
dei requisiti della carica o per la violazione della safeguarding policy della
Società.
2)
Selezione
del personale: collaboratori e volontari
La società,
prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo, deve procedere
all’acquisizione delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità
competenti relative ai precedenti penali. In caso di incarichi entrati in
vigore prima dell’adozione del precedente documento, la società procederà
all’acquisizione delle suddette certificazioni per tutti i sui collaboratori.
Ogni
collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per
la società a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di
condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone
ogni singola parte.
3)
Diffusione
della policy a tesserati e collaboratori
La società è tenuta a pubblicare il presente MOG e il
nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la
sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del
sito istituzionale (Quando viene nominato o sostituito).
Al momento dell’adozione del presente MOG e in
occasione di ogni sua modifica, la società deve darne comunicazione via posta
elettronica a tutti i propri tesserati, soci e volontari.
La società deve informare il tesserato o eventualmente
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata
la cura degli atleti, del presente MOG e del nominativo e dei contatti del
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
La società deve dare immediata comunicazione di ogni
informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle
condotte discriminatorie – Safeguarding Office della federazione e/o ente
sportivo di competenza, nonché all’Ufficio della Procura federale ove
competente.
La società deve dare diffusione presso i propri
tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei
fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei
tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
La società deve prevedere adeguate misure per la
diffusione di accesso a materiali informativi finalizzati alla
sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
La società deve prevedere un’adeguata informativa ai
tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i
soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche
misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza
e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
La società deve dare comunicazione ai tesserati o
eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i
soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di
safeguarding adottata dalle federazioni e/o enti sportivi alla quale è
affiliata.
4)
Formazione
Ondablu si impegna a formare tutto
il personale, i volontari e i soci sulle modalità di effettuazione delle
segnalazioni e su quali azioni debbano essere intraprendere in ogni situazione
di presunto comportamento lesivo.
5)
Monitoraggio
e utilizzo degli spazi societari
Presso le
strutture in gestione alla società devono essere predisposte tutte le misure
necessarie a prevenire qualsiasi situazione di rischio tramite il personale
addetto che sorvegli i locali spogliatoi condivisi.
Durante le
sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi
da parte di genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di
un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e
tesserate sotto i 8 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.
Deve essere
sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla
società durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate
minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti
cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati
In caso di
necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso
sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico
sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro
assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente
per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della
persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere
presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore,
eccetera).
6)
Contrasto
dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni
In caso di
presunti comportamenti lesivi da parte di tesserati o di persone terze nei
confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere
tempestivamente segnalato al Responsabile safeguarding tramite
comunicazione a voce o posta elettronica.
In caso di
gravi comportamenti lesivi, la Società deve notificare i fatti di cui è venuta
a conoscenza alle forze dell’ordine.
La Società
deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma
di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
-
presentato
una denuncia o una segnalazione;
-
manifestato
l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
-
assistito
o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
-
reso
testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o
discriminazioni;
-
intrapreso
qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di
safeguarding tramite il Responsabile in carica.
7) Trasferte
In caso di
trasferte che prevedano pernottamento agli atleti dovranno essere riservate
camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse
da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori
(salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore o salvo
autorizzazione e consenso dei genitori)
Durante le
trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti
accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni
necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare
qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.
8) Sistema disciplinare e meccanismi
sanzionatori
I
comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
1- mancata attuazione colposa delle
misure indicate nel MOG e della documentazione che ne costituisce parte
integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione
delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione);
2- violazione dolosa delle misure
indicate nel presente MOG e della documentazione che ne costituisce parte
integrante (es. Codice di condotta) tale da compromettere il rapporto di
fiducia tra l’autore e ONDABLU in quanto preordinata in modo univoco a
commettere un reato;
3- violazione delle misure poste a
tutela del segnalante;
4- effettuazione con dolo o colpa
grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
5- violazione degli obblighi di
informazione nei confronti della Società rispetto alle notizie concernenti i
casi di abuso, violenze e discriminazioni;
6- violazione delle disposizioni
concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti
dei destinatari del presente modello;
7- atti di ritorsione o
discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi
collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
8- mancata applicazione del presente
sistema disciplinare.
Le sanzioni
comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico
intercorrente tra l’autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e
gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le
sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza,
imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo
all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché
dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione
funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato
alla Società dall’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs.
231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale
condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel
determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze
che possono aver caratterizzato il fatto.
Il presente
sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari
del MOG attraverso i mezzi ritenuti più idonei da ONDABLU.
8.1)
Sanzioni nei confronti dei collaboratori
I
comportamenti tenuti dai collaboratori in violazione delle disposizioni del
presente MOG, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei
confronti della Società, e della documentazione che ne costituisce parte
integrante (es. Codice di condotta)) sono definiti illeciti disciplinari.
Nei confronti
dei collaboratori, possono essere comminate sanzioni, che devono essere
commisurate alla natura e gravità della violazione commessa, a partire dal richiamo
verbale, l’ammonizione scritta, la sospensione temporanea dal servizio fino
alla risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio di ONDABLU,
radiazione dello stesso.
Ai fini del
precedente punto:
incorre nel
provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il
collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure della Società, le
prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione
delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un
comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello,
qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
incorre nel
provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che
risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le
quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le
procedure della Società, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei
minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni
altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività
nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute
nel presente MOG, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
incorre nel
provvedimento disciplinare della sospensione temporanea dal servizio il
collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di
infrazioni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle
violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la
prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione
di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire
la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi
o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del
segnalante;
incorre nel
provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il
collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente MOG
attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno
dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e/o violi il
sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o
l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle
informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la
trasparenza e verificabilità delle stesse.
8.2) Sanzioni nei confronti dei
volontari
Nei confronti
di coloro che operano in società a titolo di volontariato o di socio tesserato possono
essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla
natura e gravità della violazione commessa:
1- richiamo verbale
2- ammonizione scritta nei casi di
recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3- allontanamento dalle strutture di
allenamento e gara per un periodo
4- rescissione del rapporto di
volontariato e, in caso di volontario socio della Società, radiazione dello
stesso.
9)
Inclusività
La società
garantisce a tutti i propri tesserati pari diritti e opportunità,
indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di
genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione
patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
La società si
impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre
associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo
sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando
suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive
dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per la società loro coetanei.
La società si
impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal
punto di vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti
atleti alle attività della società anche mediante sconti delle quote di
tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del
terzo settore operanti sul territorio comunale e nei comuni limitrofi.
10) Tutela e privacy
A tutti gli
atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i
collaboratori e i soci di Ondablu all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e
comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve
essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
I dati
raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel
suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione
del contratto di cui gli interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo
legale o sulla base del consenso.
In
particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono
essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato,
manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge
e regolamenti.
La società,
fermo restando il preventivo consenso raccolto all’atto
dell’iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione
fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e
gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono
causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.
La
documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla società contenente
dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere
custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al
trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale
divulgazione, violazione, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione
all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati
personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante
per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali
comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Tutte le
persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere
adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le
procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati,
soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.
Il Presidente
è il Referente per la privacy, al quale possono essere inviate le richieste di
cancellazione, rettifica, integrazione, accesso ai dati personali e le
segnalazioni di eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali tramite
l’indirizzo email della società.
Documenti Allegati:
1. Codice di
condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione
2. Fac
simile modello di segnalazione episodi
La segreteria di ONDA BLU
S.C.S.D.
Dalmine, 30 agosto 2024
Il Presidente Franca Foini
ALLEGATO NR 1
CODICE DI CONDOTTA
Chiunque sia tesserato è tenuto ad uniformare i propri
comportamenti, nello svolgimento delle attività sociali, organizzative,
dirigenziali, tecniche, sportive, formative, ecc., alle seguenti linee guida:
· riservare ad ogni tesserato/a
adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
· prestare la dovuta attenzione ad
eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente,
in particolare a circostanze che riguardino minorenni, segnalando in tal caso e
senza ritardo la situazione agli esercenti la responsabilità genitoriale;
·
programmare allenamenti adeguati rispetto allo sviluppo fisico, sportivo ed
emotivo di ogni tesserato/a, tenendo in considerazione anche i suoi interessi e
bisogni;
· in occasione delle trasferte, è
opportuno porre attenzione a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni
di disagio o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da
adottare cautele ancora maggiori e devono essere acquisite tutte le
autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale;
·
durante gli allenamenti è opportuno prevenire, con azioni di sensibilizzazione
e controllo, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti;
·
spiegare in modo chiaro a tesserati/e che gli apprezzamenti, i commenti e le
valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva
possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della
persona;
·
organizzare gli allenamenti in modo tale da minimizzare i rischi e da evitare
comportamenti come urlare, colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente
o psicologicamente di un minore; ·
usare un linguaggio positivo e motivante, valorizzando i risultati, anche
parziali, raggiunti da parte dei minori;
·
favorire un clima accogliente dell’unicità di ciascun minore, perché si senta
parte essenziale della società sportiva;
·
comunicare con i minori e valorizzare le loro capacità e competenze per
discutere dei propri diritti, di cosa è accettabile, di cosa non lo è e di cosa
possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema.
Questa lista non è esaustiva o esclusiva. Il principio di base è che il personale deve evitare azioni o comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei riguardi dei minori.
Nessun commento:
Posta un commento