MOG E SAFEGUARDING

MOG - Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva

 

PREMESSA

ONDA BLU S.C.S.D. (di seguito solo “OndaBlu o “la società”), avente sede legale in Dalmine (BG) viale Locatelli, 88 è una SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA che ha per scopo il miglioramento psico - fisico e morale della collettività, favorendo la diffusione e la pratica sia agonistica che didattica e di propaganda dello sport in genere, ed in particolare per le discipline natatorie dalla stessa proposte, e ha per oggetto, principalmente, l’esercizio in via stabile dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica ed in particolare delle seguenti attività:

 

NUOTO – PALLANUOTO – ATTIVITA’ NATATORIE DIDATTICHE -- CAMP SPORTIVI

 

ONDABLU intende ottemperare agli obblighi di cui all’art. 16 comma 2 D.lgs. 39/2021 predisponendo ed adottando il prescritto Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva (di qui in poi denominato, per brevità “MOG”) con l’osservanza delle direttive contenute nelle Linee Guida in materia adottate dalle Federazioni e/o Enti a cui la stessa è affiliata (FIN e ACSI).

 

Il seguente modello ha l’obiettivo di:

promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, alla pratica sportiva; garantire l’uguaglianza e l’equità di trattamento ai suoi tesserati; valorizzare le diversità; tutelare l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati, minori e non, favorendo  un sano sviluppo fisico e psicologico.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve essere portato a conoscenza a tutti gli iscritti tramite:

affissione presso la sede Societaria con visibilità e facilità di accesso

-          pubblicazione sulla home page del sito istituzionale della Società(piscinedalmine-ondablu.blogspot.com).

 

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie riportate sui “safeguarding” degli enti sportivi di cui è affiliata.

 

DIRITTI DEI TESSERATI

A tutti i tesserati sono riconosciuti i seguenti diritti fondamentali:

1-      a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;

2-      alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;

3-      a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

DOVERI DELLA SOCIETA’

1.      Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le diposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

2.      I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie.

 

DEFINIZIONI DEI COMPORTAMENTI LESIVI

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

 

 

SAFEGUARDING POLICY

In relazione ai sopracitati diritti dei suoi tesserati, minorenni e non, Ondablu si impegna a promuovere un ambiente nel quale tali diritti vengano sempre tutelati e ogni forma di comportamento non coerente rispetto agli stessi venga prevenuto, monitorato, inibito e sanzionato qualora necessario.

  

Sensibilizzazione e formazione: Ondablu si impegna ad assicurare che il proprio personale, i volontari e i soci abbiano piena consapevolezza delle problematiche legate a qualunque forma di abuso e violenza nei confronti dei minori

 

Prevenzione: la società si impegna ad assicurare che il proprio personale, i volontari e i soci si prodighi per creare un ambiente in cui i diritti dei minori siano sempre tutelati e i possibili abusi prevenuti

 

Segnalazione e gestione delle criticità: la società si impegna ad assicurare che il proprio personale, i volontari e i soci sappiano individuare con chiarezza quando necessario segnalare un sospetto di possibile abuso e quali azioni intraprendere in tali situazioni. La società si impegna ad assicurare un intervento efficace e tempestivo in risposta ad una segnalazione ricevuta.

 

CRITERI ATTUATIVI DELLA SAFEGUARDING POLICY

 

1)      Nomina del responsabile della Safeguarding

ONDABLU nominerà tramite apposito CDA societario il Responsabile della safeguarding policy. I suoi dati ed e-mail di riferimento saranno resi noti a tutto il personale e ai tesserati come da norma di legge in materia.

Il responsabile della safeguarding assume l’incarico di referente della società contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché garantire la protezione della loro integrità fisica e morale.

Il Responsabile safeguarding dovrà partecipare ai seminari informativi organizzati dalle federazioni/enti alla quale la società è affiliata. Ai fini della nomina la persona prescelta produrrà il certificato del casellario giudiziale che resta acquisito dalla Società.

In ogni caso il consiglio direttivo e di amministrazione ha la facoltà di sospendere o rimuovere il responsabile della safeguarding in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti della carica o per la violazione della safeguarding policy della Società.

 

2)      Selezione del personale: collaboratori e volontari

La società, prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo, deve procedere all’acquisizione delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali. In caso di incarichi entrati in vigore prima dell’adozione del precedente documento, la società procederà all’acquisizione delle suddette certificazioni per tutti i sui collaboratori.

Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per la società a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.

 

3)      Diffusione della policy a tesserati e collaboratori

La società è tenuta a pubblicare il presente MOG e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale (Quando viene nominato o sostituito).

Al momento dell’adozione del presente MOG e in occasione di ogni sua modifica, la società deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, soci e volontari.

La società deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente MOG e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

La società deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della federazione e/o ente sportivo di competenza, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente.

La società deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.

La società deve prevedere adeguate misure per la diffusione di accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

La società deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

La società deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dalle federazioni e/o enti sportivi alla quale è affiliata.

 

 

 

 

4)      Formazione

Ondablu si impegna a formare tutto il personale, i volontari e i soci sulle modalità di effettuazione delle segnalazioni e su quali azioni debbano essere intraprendere in ogni situazione di presunto comportamento lesivo.

 

5)      Monitoraggio e utilizzo degli spazi societari

Presso le strutture in gestione alla società devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsiasi situazione di rischio tramite il personale addetto che sorvegli i locali spogliatoi condivisi.

Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi da parte di genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 8 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.

Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla società durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati

In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

 

6)      Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

In caso di presunti comportamenti lesivi da parte di tesserati o di persone terze nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile safeguarding tramite comunicazione a voce o posta elettronica.

In caso di gravi comportamenti lesivi, la Società deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine.

La Società deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

-          presentato una denuncia o una segnalazione;

-          manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

-          assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;

-          reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;

-          intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding tramite il Responsabile in carica.

 

7)      Trasferte

In caso di trasferte che prevedano pernottamento agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori (salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore o salvo autorizzazione e consenso dei genitori)

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

 

8)      Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

I comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

1-      mancata attuazione colposa delle misure indicate nel MOG e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);

2-      violazione dolosa delle misure indicate nel presente MOG e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta) tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e ONDABLU in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;

3-      violazione delle misure poste a tutela del segnalante;

4-      effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;

5-      violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società rispetto alle notizie concernenti i casi di abuso, violenze e discriminazioni;

6-      violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;

7-      atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

8-      mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato alla Società dall’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del MOG attraverso i mezzi ritenuti più idonei da ONDABLU.

 

8.1) Sanzioni nei confronti dei collaboratori

I comportamenti tenuti dai collaboratori in violazione delle disposizioni del presente MOG, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta)) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori, possono essere comminate sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa, a partire dal richiamo verbale, l’ammonizione scritta, la sospensione temporanea dal servizio fino alla risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio di ONDABLU, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:

incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure della Società, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure della Società, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente MOG, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione temporanea dal servizio il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente MOG attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

 

         8.2) Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti di coloro che operano in società a titolo di volontariato o di socio tesserato possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

1-      richiamo verbale

2-      ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

3-      allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo

4-      rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio della Società, radiazione dello stesso.

 

 

 

9)      Inclusività

La società garantisce a tutti i propri tesserati pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

La società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per la società loro coetanei.

La società si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività della società anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio comunale e nei comuni limitrofi.

 

10)  Tutela e privacy

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci di Ondablu all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

La società, fermo restando il preventivo consenso raccolto all’atto dell’iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla società contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, violazione, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

Il Presidente è il Referente per la privacy, al quale possono essere inviate le richieste di cancellazione, rettifica, integrazione, accesso ai dati personali e le segnalazioni di eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali tramite l’indirizzo email della società.

 

 

Documenti Allegati:

1.      Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

2.      Fac simile modello di segnalazione episodi

 

 

La segreteria di ONDA BLU S.C.S.D.

      

Dalmine, 30 agosto 2024

 

 

Il Presidente      Franca Foini

 

 

ALLEGATO NR 1

CODICE DI CONDOTTA

Chiunque sia tesserato è tenuto ad uniformare i propri comportamenti, nello svolgimento delle attività sociali, organizzative, dirigenziali, tecniche, sportive, formative, ecc., alle seguenti linee guida:

 · riservare ad ogni tesserato/a adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;

 · prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, in particolare a circostanze che riguardino minorenni, segnalando in tal caso e senza ritardo la situazione agli esercenti la responsabilità genitoriale;

· programmare allenamenti adeguati rispetto allo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo di ogni tesserato/a, tenendo in considerazione anche i suoi interessi e bisogni;

 · in occasione delle trasferte, è opportuno porre attenzione a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare cautele ancora maggiori e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale;

· durante gli allenamenti è opportuno prevenire, con azioni di sensibilizzazione e controllo, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti;

· spiegare in modo chiaro a tesserati/e che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;

· organizzare gli allenamenti in modo tale da minimizzare i rischi e da evitare comportamenti come urlare, colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di un minore; · usare un linguaggio positivo e motivante, valorizzando i risultati, anche parziali, raggiunti da parte dei minori;

· favorire un clima accogliente dell’unicità di ciascun minore, perché si senta parte essenziale della società sportiva;

· comunicare con i minori e valorizzare le loro capacità e competenze per discutere dei propri diritti, di cosa è accettabile, di cosa non lo è e di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema.

 

Questa lista non è esaustiva o esclusiva. Il principio di base è che il personale deve evitare azioni o comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei riguardi dei minori.



ALLEGATO NR 2





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